L’articolo 1 della bozza del cosiddetto “Decreto Sostegno” prevede un nuovo contributo a fono perdut"> DECRETO SOSTEGNO: NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
  • domenica 07 marzo 2021

DECRETO SOSTEGNO: NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

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L’articolo 1 della bozza del cosiddetto “Decreto Sostegno” prevede un nuovo contributo a fono perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA.

Il contributo, sulla scia dei precedenti, è destinato alle attività che non risultino cessate alla data di entrata in vigore del provvedimento o che, in caso di nuova attività, non siano state aperte dopo l’entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto concerne i requisiti, per poter beneficiare del contributo è necessario non avere ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Viene confermato il calo di due terzi del fatturato e dei corrispettivi da calcolarsi prendendo a riferimento i mesi di gennaio-febbraio 2019 ed il medesimo periodo per l’anno 2021. Il contributo è determinato applicando alla differenza tra i due periodi la percentuale del:

  • 20% per i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi tra i 400.000 euro ed 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi superiori ad 1 milione di euro;

Anche in questo caso, il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti qualora l’importo risultante fosse inferiore a questi importi.

Per poter richiedere il contributo, è necessario presentare una nuova istanza riguardate la sussistenza dei requisiti che sarà meglio definita con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La principale novità del nuovo contributo a fondo perduto, che fino ad ora ricalca i precedenti, riguarda la sua erogazione. Il contribuente potrà, infatti, optare per la richiesta di un contributo diretto oppure per la sua erogazione tramite credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.