• sabato 20 marzo 2021

DECRETO SOSTEGNO: DAI RISTORI ALLA “PACE FISCALE”

sostegno_big.jpg

Si è finalmente conclusa nella giornata odierna l’attesa legata al Decreto “Sostegni” con l’approvazione in Consiglio dei Ministri delle nuove misure economiche per le famiglie e le imprese in questa delicata fase economica. Tra le principali misure si annoverano: i ristori destinati alle imprese; la proroga del “blocco dei licenziamenti”; la “pace fiscale”.

I RISTORI PER LE IMPRESE

Per i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nell’anno 2019.

L’ammontare del contributo viene determinato sulla base di cinque fasce a seconda del fatturato registrato nel 2019. Alla differenza tra la media del fatturato 2019 rispetto a quello registrato nel 2020, si applica una percentuale pari a:

  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra i 100.000 ed i 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra i 400.000 ed 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 milione ed i 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra i 5 milioni ed i 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 1° gennaio 2019, il contributo viene riconosciuto anche in assenza del calo del fatturato e, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quelli di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto un importo non inferiore ai 1.000 euro per le persone fisiche ed ai 2.000 euro per gli altri soggetti.

Cambiano, dunque, i parametri per il calcolo del calo del fatturato e, al fine di determinare gli importi di cui sopra, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione die beni o di prestazione dei servizi. Il contribuente potrà optare per l’erogazione del contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione senza il limite dei 5.000 euro.

I professionisti ed i lavoratori autonomi che nel 2019 hanno percepito un reddito non superiore a 50.000 euro ed abbiano subito, nel corso del 2020, un calo del fatturato non inferiore al 33%, possono beneficiare dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali dovuti se iscritti alla Gestione separata o ad altre forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.

SOSPENSIONE DELLE CARTELLE

Il nuovo decreto fissa al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento – prima fissata al 28 febbraio – derivanti da cartelle di pagamento nonché degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

Per le rate che dovevano essere corrisposte nel corso del 2020 e quelle in scadenza entro il 31 luglio 2021 relative alla cosiddetta “rottamazione-ter” ed al “saldo e stralcio”, i versamenti si considerano tempestivi se effettuati:

  • Entro il 31 luglio 2021 per le rate scadute nel 2020;
  • Entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza entro il 31 luglio 2021.

Restano, però, validi i carichi affidati ed i provvedimenti emanati dall’agente della riscossione nel periodo che va dal 1° marzo 2021 fino all’entrata in vigore del decreto in esame.

“PACE FISCALE”

La “pace fiscale” viene articolata in due misure: la prima riguarda i controlli automatizzati delle dichiarazioni; la seconda le cartelle esattoriali.

I soggetti che nel corso del 2020 hanno subito un calo del fatturato maggiore del 30% rispetto all’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni IVA annuali, possono accedere ad una proposta di definizione che prevede il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali (vendono, di fatto, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive)relativi ai provvedimenti previsti dagli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 600, e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, numero 600.

Si tratta, in sostanza, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative agli anni d’imposta 2017 e 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad individuare i soggetti interessati ed ad inviare, tramite PEC o raccomandata, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili non danno luogo ad alcun rimborso e non sono utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Per quanto concerne le cartelle esattoriali, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Beneficeranno del "condono" solamente le persone fisiche e gli altri soggetti che hanno conseguito un reddito imponibile per il 2019 fino a 30.000 euro.

PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE

I datori di lavoro privati che sono costretti a ridurre o a sospendere l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 ed il 30 giugno 2021. Accanto alla cassa integrazione ordinaria, è prevista la cassa integrazione in deroga per una durata massima di 28 settimane per il periodo tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Le domande devono essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI, NASPI, REDDITO DI CITTADINANZA E REDDITO D’EMERGENZA

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il cosiddetto “blocco dei licenziamenti” ossia la preclusione delle procedure pendenti avviate dalla data del 23 febbraio 2020 riguardanti i licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223/1991, ed i licenziamenti per giustificato motivo oggetti, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 604/1966.

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 anche l’indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro cessato involontariamente dal 1° maggio 2015 attraverso il rifinanziamento della NASpI.

Viene confermato e potenziato per 1 miliardo di euro il fondo per il reddito di cittadinanza e viene riconosciuto il reddito di emergenza per tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizione di necessità in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le domande per il riconoscimento del reddito d’emergenza devono essere presentate all’INPS entro il 30 aprile 2021 con le modalità definite da quest’ultimo.