Per far fronte ai notevoli dubbi in merito all’applicazione del cosiddetto Superbonus 110%, il DM 6 agosto 2020 (de"> DECRETO REQUISITI – I REQUISITI SOGGETTIVI DEL SUPERBONUS
  • sabato 14 novembre 2020

DECRETO REQUISITI – I REQUISITI SOGGETTIVI DEL SUPERBONUS

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Per far fronte ai notevoli dubbi in merito all’applicazione del cosiddetto Superbonus 110%, il DM 6 agosto 2020 (definito decreto “Requisiti”) a l’Agenzia delle Entrate hanno fornito alcune definizioni per la determinazione del credito spettante.

Prima di passare alle definizioni, occorre precisare che deve essere considerato lo stato iniziale dell’edificio oggetto dell’intervento. Ad esempio, un edificio che all’inizio dell’intervento veniva qualificato come unifamiliare ed al termine dei lavori viene suddiviso in due unità indipendenti, beneficerà del bonus come una singola unità.

Passando alle definizioni, la prima è proprio quella di edificio unifamiliare intendendo un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, anche munita di più accessi autonomi dall’esterno, destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Sovente è il caso che alla morte del singolo proprietario o per atto tra vivi, l’edificio unifamiliare venga diviso tra gli eredi o altri soggetti e si trasformi, così, in un edificio plurifamiliare composto da due o più unità “funzionalmente indipendenti”. Queste ultime, sono unità abitative dotate di installazioni o manufatti di proprietà esclusiva (come, ad esempio, gli impianti) anche nel caso in cui mantengano alcune parti in comune. In questo caso, si ha anche la nascita ipso iure et facto del condominio indipendentemente dall’adozione del regolamento, della nomina degli organi condominiali o dalla formazione delle tabelle millesimali. Misure non obbligatorie fino ad otto unità abitative (cosiddetto “condominio minimo”). Perché il condominio sia tale anche a livello fiscale, però, è necessario che gli sia attribuito un codice fiscale.

Tali definizioni sono necessarie in quanto anche una singola unità funzionalmente indipendente, che faccia parte o meno di un condominio, potrà accedere autonomamente al Superbonus anche se limitatamente agli interventi trainati.