L’Agenzia dell’Entrate, con la risoluzione numero 53, ha chiarito le modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto dell’articolo 9-ter del cosiddetto decreto “Sostegni-bis”.
In particolare, il citato articolo
9-ter ha disposto al comma 1 che «Per i soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale […] i termini dei versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono
dal 30 giugno al 31 agosto 2021, […] sono prorogati al 15 settembre 2021 senza
alcuna maggiorazione». Il
successivo comma 2 ha, inoltre, previsto che le disposizioni del comma 1 si
applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione
dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi
quelli che adottano il regimeforfettario (di cui all’articolo 1, commi
54-89 della L. 190/2014), il regime di vantaggio (di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011)
nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi
degli articoli 5, 115
e 116 del testo unico delle imposte sui redditi.
Come previsto dalla norma in commento, la proroga al 15 settembre 2021 dei termini dei
versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
Per effetto della proroga, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, possono essere eseguiti entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione. In base all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell'IVA, e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021. La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, a decorrere dal 16 settembre.
L’Agenzia delle Entrate precisa che non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
I soggetti che hanno
già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti
prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze
previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento
delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi
posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi. Sulle rate
aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al
tasso del 4 per cento annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021. Gli interessi
di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della
proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate
successive.
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di
pagamento, del numero di rata versata.
Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più
versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di
alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:
Per quanto concerne i versamenti dei contributi previdenziali, l’INPS, nel messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021, ha confermato – almeno per il momento – il doppio appuntamento del 20 agosto per il versamento della prima e della seconda quota dei contributi fissi. La proroga al 15 settembre 2021 opera solamente per i versamenti dovuti: