Con la
pubblicazione, nella giornata di ieri, in Gazzetta Ufficiale del Decreto
Ministeriale 14 Luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono
stati definiti i criteri operativi per l’annullamento automatico dei ruoli fino
a 5.000.
L’articolo 4
del Decreto Legge 22 marzo 2021, numero 41, aveva già stabilito che “Sono automaticamente annullati i debiti di
importo residuo […] fino a 5.000
euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010” ancorché si tratti di ruoli che
sono stati oggetto di rottamazione o del cosiddetto “saldo e stralcio”.
L’annullamento automatico non è solo circoscritto ai ruoli emessi dal 2000 al
2010 ma anche alle persone fisiche o giuridiche che nel corso del periodo
d’imposta 2019 hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui
redditi fino a 30.000 euro.
Sul fronte
operativo, ci sarà una forte comunicazione tra l’Agenzia delle
Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate. Infatti, entro il 20 agosto
2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà chiamata ad individuare ed a
comunicare all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei soggetti intestatari
dei carichi in esame. L’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 30 settembre
2021 per verificare, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle
certificazioni fiscali, quali soggetti risultano avere redditi superiori a
30.000 euro e li comunicherà all’agente della riscossione affinché vengano
esclusi dalla procedura di annullamento automatico. L’annullamento automatico
avrà luogo il 31 ottobre 2021 per i soggetti che non risulteranno esclusi.
Nel caso di
coobligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei
coobligati rientra tra quelli comunicati dall’Agenzia delle Entrate.
Non è prevista
alcuna comunicazione per il contribuente sull’inclusione o sulla mancata
inclusione nella procedura di annullamento automatico.