Il nuovo articolo 9-ter del Decreto Sostegni-bis ha sancito un’ulteriore proroga – ulteriore a quella del DPCM del 28 giugno – dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP ed IVA.
Potranno beneficiare della proroga i soggetti che:
La proroga riguarda, però, solo i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i quali non si applica la maggiorazione dello 0,40% lasciando inalterato il piano di rateizzazione scelto dal contribuente. Ciò significa che, laddove il contribuente volesse beneficiare della proroga del decreto Sostegni-bis e che abbia optato per la rateizzazione degli importi dovuti sarà chiamato a versare le rate con scadenza 30 luglio e 20 agosto (1a e 2a rata) il 15 settembre (ipotizzando che abbia optato anche per la proroga disposta dal DPCM del 28 giugno) mentre le restanti rate con scadenza 16 settembre, 18 ottobre e 16 novembre (nel caso si opti per la rateizzazione in 5 rate) alle medesime scadenze calcolando gli interessi del 4% annuo.