• lunedì 14 giugno 2021

IMU 2021: LE ESENZIONI DALLA LEGGE DI BILANCIO AL DL SOSTEGNI

Si avvicina il versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16 giugno 2021. Con il novellarsi delle disposizioni normative volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica legata al COVID-19, sono stati numerosi gli interventi volti ad affrancare i contribuenti dalla prima rata dell’IMU2021. In particolare, l’esenzione dal versamento è stata dapprima sancita dalla Legge di Bilancio 2021 ed in seguito dal decreto Sostegni.

La Legge di Bilancio 2021 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021 relativamente:

  • Agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lagunari e fluviali, nonché agli stabilimenti termali;
  • Agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 ovvero alberghi e pensioni e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi a condizione che i soggetti passivi dell’imposta siano anche i gestori delle attività esercitate;
  • Agli immobili rientranti nella categoria D in uso ad imprese esercenti attività di allestimenti e strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • Agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo o locali notturni sempre a condizione che il soggetto passivo coincida con il gestore dell’attività.

Il primo decreto Sostegni ha ampliato l’esenzione ai possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto. Si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario: che hanno conseguito ricavi o compensi 2019 non superiori a €10 milioni, con un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 inferiore almeno del 30% all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (requisito non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019). In questo caso, l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi dell’imposta esercitano l’attività di cui siano anche gestori indipendentemente dall’attività svolta e senza che gli immobili siano classificati in una categoria particolare.