• venerdì 21 maggio 2021

DECRETO SOSTEGNI-BIS: NUOVO CONTRIBUTO, CREDITO D’IMPOSTA SULLE LOCAZIONI ED AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Con l’approvazione, nella giornata di ieri, del cosiddetto Decreto Sostegni-bis, sono state introdotte numerose novità per le partite IVA e per le famiglie.

In primis, viene disciplinato un nuovo contributo a fondo perduto per sostenere gli operatori economici che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto. Per poter accedere al nuovo contributo è necessari possedere i requisiti previsti dal primo Decreto Sostegni e, infatti, il nuovo contributo viene riconosciuto automaticamente e nello stesso importo del precedente. Non sarà necessario presentare alcuna nuova istanza e l’erogazione avverrà nelle medesime modalità scelte per il precedente. Viene disciplinato un contributo “alternativo” rispetto a quello “automatico” per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Si potrà optare per il contributo alternativo qualora risulti più conveniente rispetto a quello “automatico”. Per accedere al contributo “alternativo” è necessario non aver avuto ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Diverse sono le aliquote con le quali calcolare l’ammontare del contributo “alternativo”. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo del primo Decreto Sostegni, alla differenza tra le due medie del fatturato e dei corrispettivi, sulla base degli scaglioni di ricavi o compensi, si applicano le percentuali pari al: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 ad un milione di euro; 40% da 1 a 5 milioni di euro; 30% da 5 a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo ma che rispondono ai requisiti previsti dal nuovo, le percentuali, relative ai medesimi scaglioni di ricavi o compensi, sono pari a: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 ad un milione di euro; 40% da 1 a 5 milioni di euro; 30% da 5 a 10 milioni di euro.

Per il riconoscimento del contributo “alternativo” si dovrà presentare apposita istanza nelle modalità e nei termini che saranno successivamente definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. La misura e le modalità di quest’ultimo contributo saranno definite in un ulteriore decreto.

Sul fronte del pagamento delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, riferite alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 31 luglio 2021.

Per le partite IVA viene confermato il credito d’imposta sulle locazioni pari al 60% dei canoni di affitto per i mesi da gennaio a maggio 2021 (30% in caso di fitto d’azienda). Per poter usufruire del credito d’imposta è necessario il possesso dei requisiti previsti per il contributo a fondo perduto del primo Decreto Sostegni.

Nel Decreto Sostegni-bis torna il credito d’imposta per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro.

Per le famiglie ed in particolare per gli under-36, viene introdotto un nuovo e più corposo bonus per l’acquisto della prima casa che prevede l’esenzione dal versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali fino al 31 dicembre 2022. Vengono anche cancellate le imposte relative ai finanziamenti erogati agli under-36 per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa.

Per i titolari de reddito d’emergenza, Naspi e Dis-Coll, vengono riconosciute – nei termini e nelle misure del precedente Decreto Sostegni – ulteriori due mensilità per i mesi di giugno e luglio 2021.