L’istanza per l’accesso al contributo a fondo perduto del decreto legge n. 41 del 22 marzo2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) potrà essere presentata dal 30 marzo al 28 maggio 2021. Le istanze, redatte sulla base dell’apposito modello, dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, i ricavi ed i compensi a cui fare riferimento relativi al 2019, sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (anno d’imposta 2019).
Dichiarativo |
Ricavi/Compensi |
Regime |
Voci |
Redditi |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116
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Contabilità semplificata |
RG2, colonna 2 |
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Compensi |
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RE2, colonna 2 |
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Ricavi/Compensi |
Regime L. 190/2014 |
da LM22 a LM27, colonna 3 |
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Ricavi/Compensi |
Regime D.L. n. 98/2011 |
LM2 |
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Redditi Società di Persone |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, colonna 5 |
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Compensi |
|
RE2 |
|
Redditi Società di Capitali |
Ricavi |
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RS107, colonna 2 |
Redditi Enti non Commerciali ed Equiparati |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS111 |
Contabilità semplificata |
RG2, colonna 7 |
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Regime forfetario art. 145 TUIR |
RG4, colonna 2 |
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Contabilità pubblica |
RC1 |
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Compensi |
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RE2 |
In caso
il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso
al beneficio e la fascia del valore dei ricavi/compensi da indicare dipenderà
dalla somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
Per i
soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone
fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei
ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del
modello di dichiarazione IVA 2020).
Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019.
In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.
Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020. A tal fine valgono le seguenti indicazioni:
Gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza vengono determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno. In caso di attivazione della partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato.
Per soggetti che hanno indicato nell’istanza di avere attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:
Per accedere all’erogazione del contributo, occorre, dunque, la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
Sono esclusi dal contributo:
Il contributo potrà essere erogato – a scelta del contribuente – mediante: accredito diretto su conto corrente bancario o postale (intestato o cointestato al richiedente); riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore.
Alle compensazioni effettuate tramite il credito d’imposta non si applica: il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore ad euro 1.500; l’ammontare annuo massimo delle compensazioni e dei crediti d’imposta fruibili. Il credito d’imposta non può essere ceduto ad altri soggetti. La scelta sulla modalità di erogazione del contributo può essere modificata fino al momento del riconoscimento.
Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi di un intermediario purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo del “Cassetto Fiscale” o alla “Consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. In assenza di tali deleghe, il soggetto richiedente può delegare un intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza.
L’istanza deve essere inviata, come anticipato, esclusivamente in via telematica. Il sistema effettuerà una serie di controlli al termine dei quali l’istanza potrà essere accettata, sospesa o scartata.
In caso di scarto, il richiedente può trasmettere una nuova istanza fino al 28 maggio 2021.
In caso di sospensione, le probabili cause sono riconducibili alle verifiche effettuate sulle dichiarazioni di redditi 2020 per il 2019 ovvero sulle Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate saranno, infatti, effettuati applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni. Se dai controlli dovesse emergere che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero del contributo irrogando una sanzione dal 100% al 200% escludendo la possibilità della definizione agevolata. È applicabile, altresì, la pena prevista in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato che prevede, alternativamente:
L’indebita percezione del contributo, in tutto o in parte, può essere regolarizzata restituendolo spontaneamente con i relativi interessi e la sanzione prevista applicando il ravvedimento operoso.