• mercoledì 24 marzo 2021

ISTANZE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DAL 30 MARZO AL 28 MAGGIO 2021

L’istanza per l’accesso al contributo a fondo perduto del decreto legge n. 41 del 22 marzo2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) potrà essere presentata dal 30 marzo al 28 maggio 2021. Le istanze, redatte sulla base dell’apposito modello, dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, i ricavi ed i compensi a cui fare riferimento relativi al 2019, sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (anno d’imposta 2019).

Dichiarativo

Ricavi/Compensi

Regime

Voci

Redditi
Persone
Fisiche

Ricavi

Contabilità ordinaria

RS116

 

Contabilità semplificata

RG2, colonna 2

Compensi

 

RE2, colonna 2

Ricavi/Compensi

Regime L. 190/2014

da LM22 a LM27, colonna 3

Ricavi/Compensi

Regime D.L. n. 98/2011

LM2

Redditi Società di Persone

Ricavi

Contabilità ordinaria

RS116

Contabilità semplificata

RG2, colonna 5

Compensi

 

RE2

Redditi Società di Capitali

Ricavi

 

RS107, colonna 2

Redditi Enti non Commerciali ed Equiparati

Ricavi

Contabilità ordinaria

RS111

Contabilità semplificata

RG2, colonna 7

Regime forfetario art. 145 TUIR

RG4, colonna 2

Contabilità pubblica

RC1

Compensi


RE2

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio e la fascia del valore dei ricavi/compensi da indicare dipenderà dalla somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020).

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019.

In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020. A tal fine valgono le seguenti indicazioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
  • occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza vengono determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno. In caso di attivazione della partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato.

Per soggetti che hanno indicato nell’istanza di avere attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:

  • se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo re-stando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
  • nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di euro 1.000 perle persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per accedere all’erogazione del contributo, occorre, dunque, la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 invertire del 30% rispetto alla media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
  • attivazione della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Sono esclusi dal contributo:

  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 23 marzo 2021, con la sola eccezione per gli eredi che hanno attivato la partita IVA per la prosecuzione dell’attività del defunto;
  • i soggetti la cui attività è cessata al 23 marzo 2021.

Il contributo potrà essere erogato – a scelta del contribuente – mediante: accredito diretto su conto corrente bancario o postale (intestato o cointestato al richiedente); riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore.

Alle compensazioni effettuate tramite il credito d’imposta non si applica: il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore ad euro 1.500; l’ammontare annuo massimo delle compensazioni e dei crediti d’imposta fruibili. Il credito d’imposta non può essere ceduto ad altri soggetti. La scelta sulla modalità di erogazione del contributo può essere modificata fino al momento del riconoscimento.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi di un intermediario purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo del “Cassetto Fiscale” o alla “Consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. In assenza di tali deleghe, il soggetto richiedente può delegare un intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza.

L’istanza deve essere inviata, come anticipato, esclusivamente in via telematica. Il sistema effettuerà una serie di controlli al termine dei quali l’istanza potrà essere accettata, sospesa o scartata.

In caso di scarto, il richiedente può trasmettere una nuova istanza fino al 28 maggio 2021.

In caso di sospensione, le probabili cause sono riconducibili alle verifiche effettuate sulle dichiarazioni di redditi 2020 per il 2019 ovvero sulle Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate saranno, infatti, effettuati applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni. Se dai controlli dovesse emergere che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero del contributo irrogando una sanzione dal 100% al 200% escludendo la possibilità della definizione agevolata. È applicabile, altresì, la pena prevista in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato che prevede, alternativamente:

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
  • nel caso di un contributo erogato inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 con un massimo di tre volte il contributo percepito.

L’indebita percezione del contributo, in tutto o in parte, può essere regolarizzata restituendolo spontaneamente con i relativi interessi e la sanzione prevista applicando il ravvedimento operoso.