• marted 23 marzo 2021

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021 PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE

Il Decreto Legge numero 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha sancito la proroga fino al 31 dicembre 20201 per le proroghe ed i rinnovi acausali dei contratti a termine. Si tratta, in particolare, dei contratti a termini con una durata inferire ai 12 mesi che possono essere rinnovati per un massimo di 4 volte purché, per effetto del rinnovo, la durata complessiva non superi i 12 mesi.

Una prima modifica alla disciplina era stata sancita dal Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che aveva concesso ai datori di lavoro la facoltà di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020 anche in assenza di esigenze temporanee ed oggettive o ad incrementi temporanei dell’attività ordinaria. Il contatto, in ogni caso, non poteva protrarsi oltre il 30 agosto 2020. Altra modifica sostanziale in merito è stata effettuata dal Decreto Legge 104/2020 (Decreto Agosto) che ha di fatto rimosso il limite temporale del 30 agosto 2020 ed ha dato la facoltà al datore di lavoro di rinnovare, per una sola volta, tali contratti con il solo limite della durata massima di 24 mesi. La disciplina in essere ha fatto si che il datore di lavoro che avesse già usufruito della proroga sancita dal Decreto Rilancio avesse già esaurito il numero massimo di proroghe consentite dal regime derogatorio.

>Un intervento in merito era, in realtà, atteso già dalla Legge di Bilancio 2021 che, però, si è limitata ad estendere la disciplina emergenziale al 31 marzo 2021. Solo il Decreto Sostegni è intervenuto in merito novellando la disciplina derogatoria eliminando, di fatto, il limite di un unico rinnovo e le proroghe ed i rinnovi già avvenuti consentendo, così, ai datori di lavoro di poter prorogare e rinnovare i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, senza l’obbligo di precisare una delle motivazioni previste dall’articolo 19 del decreto legislativo numero 81/2015 quali, come anticipato: esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse ad incrementi temporanei dell’attività ordinaria. Viene confermata, però, la durata massima complessiva dei 24 mesi.