• lunedì 15 marzo 2021

CONGEDI PARENTALI E BONUS BABY-SITTING PER LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI

Il Decreto Legge numero 30 del 13 marzo 2021, oltre all’inasprimento delle misure di contenimento dovute al COVID-19 ed all’instaurazione di nuove zone rosse, all’articolo 2 sancisce ulteriori misure per il sostegno alle famiglie interessate alla sospensione dell’attività didattica, all’infezione da COVID-19 da parte del figlio convivente o alla quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente.

Il genitore di un figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica del figlio, alla durata dell’infezione da COVID-19 del figlio nonché alla quarantena del minore disposta dalla ASL territorialmente competente.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente non possa prestare la propria attività lavorativa in modalità agile, in relazione alle fattispecie di cui sopra in presenza di un figlio convivente di età inferiore ai 14 anni, può astenersi dal lavoro ricevendo, in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa e la contribuzione figurativa per i periodi di astensione. Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Nel caso di un figlio convivente di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, il genitore ha diritto all’astensione dal lavoro senza, però, il diritto all’indennità ed alla contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, i lavoratori dipendenti del settore biomedico, tecnici di radiologia medica e gli operatori socio-sanitari con figlio conviventi minori di 14 anni, è riconosciuta la facoltà di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimi di 100 euro settimanali da utilizzare per le prestazioni effettuate nelle fattispecie sopra richiamate.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS previa comunicazione da parte delle Casse di previdenza del numero dei beneficiari.

Tali misure saranno in essere fino al 30 giungo 2021.