• mercoledì 03 marzo 2021

RIPRESA DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI RELATIVI ALLE SCADENZE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020

L'articolo 13 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, numero 137, l'articolo 11 del Decreto Legge 9 novembre 2020, numero 149, e l'articolo 2 del Decreto Legge del 30 novembre 2020, numero 157, hanno introdotto misure concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali a causa dell'emergenza epidemiologica.

La sospensione ha riguardato i datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle cosiddette zone "arancione" e "rossa" che svolgono attività riconducibili ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto Ristori-bis nonché, limitatamente ai datori di lavoro privati con unità produttive o sedi operativi nelle zone rosse, ai settori individuati nell'Allegato 2 del medesimo Decreto. I soggetti interessati, in sostanza, sono i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale nel periodo novembre-dicembre 2020, le attività di ristorazione (nelle zone arancione e rossa) e le attività alberghiere, di agenzia di viaggio o tour operator nei territori della zona rossa.

I contributi oggetto di sospensione possono essere versati - senza sanzioni od interessi - in un'unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del beneficio.