• lunedì 22 febbraio 2021

CERTIFICAZIONE UNICA 2021

La certificazione unica (CU) è il modello utilizzato dai sostituti d’imposta per attestare i redditi di lavoro dipendenti ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La certificazione unica deve essere rilasciata e trasmessa entro il 16 marzo 2021 al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter acquisire i dati necessari alla compilazione delle dichiarazioni precompilate (730 e RedditiPF).

Nel caso in cui la certificazione unica contenga esclusivamente redditi esenti o che non sia dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) ovvero entro il 31 ottobre 2021 termine che, essendo il 31 ottobre e 1 novembre festivi, cade 2 novembre 2021.

I redditi che non rientrato nella dichiarazione precompilata sono, ad esempio:

  • I redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, compresi quelli relativi ai cosiddetti “contribuenti minimi” o “contribuenti forfettari”;
  • Le provvigioni;
  • I corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti d’appalto,
  • I redditi esenti.

La scadenza del 16 marzo 2021, riguarda:

  • I redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • I redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno;
  • Gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • I compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche;
  • Le locazioni brevi.

Il regime sanzionatorio per la mancata trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate è particolarmente severe in quanto finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla presentazione delle dichiarazioni fissali da parte delle persone fisiche. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, infatti, è prevista una sanzione di euro 100,00 per ogni certificazione unica. La sanzione, tuttavia, non si applica se, in caso di errata trasmissione, la certificazione corretta (volta a sostituire o ad annullare la prevedente) viene trasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza. (21 marzo 2021). A seguito dell’intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elabo­razione della dichiarazione precompilata, deve ancora es­sere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame. Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza “ordinaria” del 16 marzo

Viene sanzionato anche l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta il quale viene punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2000,00 euro. Se quest’ultimo ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del contribuente, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sarà “meramente formale” e, quindi, non sanzionabile.

L’Agenzia delle Entrate, ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiara­zione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile (dal 2021).

Il prospetto relativo ai dati fiscali per il lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi della Certificazione Unica 2021 presenta alcune novità rispetto alla versione in uso l’anno scorso. Sono stati infatti introdotti i seguenti nuovi codici da indicare nel campo 6:

  • 12, relativo ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario;
  • 13, relativo ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute d’acconto in virtù della sospensione disposta dall’art.19 comma 1 del DL 23/2020 (c.d. “decreto Liquidità”).

Nell’ambito della Certificazione Unica 2021, le somme corrisposte ai “forfetari” sono evidenziate con il codice 12. Rispetto a tali soggetti potrà essere utilizzato anche il codice 8 “redditi esenti o somme che non costituiscono reddito” ove siano state corrisposte nel corso del 2020, ad esempio, spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla formazione del reddito.

A differenza del regime forfetario, nessun codice apposito è stato predisposto per il regime di vantaggio (ex DL 98/2011) per cui le somme corrisposte ai soggetti che hanno applicato tale regime nel 2020 continuano ad essere identificate nella Certificazione Unica 2021 con il codice 7 “Altri redditi non soggetti a ritenuta”.

In relazione all’emergenza coronavirus, uno specifico codice – il 13 – è stato introdotto nella Certificazione Unica 2021 per le somme non assoggettate alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni da parte del sostituto d’imposta, in virtù della sospensione disposta dall’art. 19 comma 1 del DL 23/2020. La norma aveva consentito ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (2019, per i soggetti “solari”), la possibilità di non fare assoggettare alle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, previa apposita comunicazione al sostituto d’imposta:

  • i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
  • a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta doveva essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, dal percipiente:

  • utilizzando il codice tributo 4050 (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 50/2020);
  • in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la citata data del 16 settembre; in alternativa, era possibile effettuare il versamento entro i predetti termini per il 50% dell’ammontare dovuto e procedere, sul restante 50%, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.