La certificazione unica (CU) è il modello utilizzato dai sostituti d’imposta per attestare i redditi di lavoro dipendenti ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La certificazione unica deve essere rilasciata e trasmessa entro il 16 marzo 2021 al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter acquisire i dati necessari alla compilazione delle dichiarazioni precompilate (730 e RedditiPF).
Nel caso in cui la certificazione unica contenga esclusivamente redditi esenti o che non sia dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) ovvero entro il 31 ottobre 2021 termine che, essendo il 31 ottobre e 1 novembre festivi, cade 2 novembre 2021.
I redditi che non rientrato nella dichiarazione precompilata sono, ad esempio:
La scadenza del 16 marzo 2021, riguarda:
Il regime sanzionatorio per la mancata trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate è particolarmente severe in quanto finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla presentazione delle dichiarazioni fissali da parte delle persone fisiche. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, infatti, è prevista una sanzione di euro 100,00 per ogni certificazione unica. La sanzione, tuttavia, non si applica se, in caso di errata trasmissione, la certificazione corretta (volta a sostituire o ad annullare la prevedente) viene trasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza. (21 marzo 2021). A seguito dell’intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, deve ancora essere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame. Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza “ordinaria” del 16 marzo
Viene sanzionato anche l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta il quale viene punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2000,00 euro. Se quest’ultimo ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del contribuente, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sarà “meramente formale” e, quindi, non sanzionabile.
L’Agenzia delle Entrate, ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile (dal 2021).
Il prospetto relativo ai dati fiscali per il lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi della Certificazione Unica 2021 presenta alcune novità rispetto alla versione in uso l’anno scorso. Sono stati infatti introdotti i seguenti nuovi codici da indicare nel campo 6:
Nell’ambito della Certificazione Unica 2021, le somme corrisposte ai “forfetari” sono evidenziate con il codice 12. Rispetto a tali soggetti potrà essere utilizzato anche il codice 8 “redditi esenti o somme che non costituiscono reddito” ove siano state corrisposte nel corso del 2020, ad esempio, spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla formazione del reddito.
A differenza del regime forfetario, nessun codice apposito è stato predisposto per il regime di vantaggio (ex DL 98/2011) per cui le somme corrisposte ai soggetti che hanno applicato tale regime nel 2020 continuano ad essere identificate nella Certificazione Unica 2021 con il codice 7 “Altri redditi non soggetti a ritenuta”.
In relazione all’emergenza coronavirus, uno specifico codice – il 13 – è stato introdotto nella Certificazione Unica 2021 per le somme non assoggettate alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni da parte del sostituto d’imposta, in virtù della sospensione disposta dall’art. 19 comma 1 del DL 23/2020. La norma aveva consentito ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (2019, per i soggetti “solari”), la possibilità di non fare assoggettare alle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, previa apposita comunicazione al sostituto d’imposta:
L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta doveva essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, dal percipiente: