• giovedì 18 febbraio 2021

SCADENZA DELL'OPZIONE PER L’AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA LEGATA AL REGIME FORFETTARIO

L’articolo 1, commi da 54 ad 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 disciplina il regime agevolato per gli autonomi consentendo di determinare il reddito in modo forfettario e di tassarlo con un’imposta sostitutiva pari al 15%.

Il regime forfettario esclude dall’applicazione dell’IVA, dell’IRAP, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dalle ritenute fiscali e consente la determinazione agevolata dei contributi previdenziali.

L’agevolazione contributiva è fruibile dai soli imprenditori individuali a seguito della presentazione di un’apposita domanda da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno e viene rinnovata automaticamente. La scadenza del 28 febbraio non varia nemmeno nel caso in cui tale data cada di sabato o in un giorno festivo.

L’accesso all’agevolazione contributiva è opzionale e si concretizza nella determinazione dei contributi applicando al reddito forfettario la contribuzione dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35%. In sostanza, per quanto concerne i contributi fissi per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, si passa dai circa 3800 euro annui a 2500 euro. L’opzione di accesso a tale agevolazione è dovuta al fatto che la riduzione della contribuzione porta con sé una riduzione dell’accredito dei contributi. I contribuenti che aderiscono a tale agevolazione vedranno riconosciuti solamente i contributi fissi agevolati ed i mesi saranno proporzionalmente ridotti, in altre parole, non vedranno accreditata l’intera annualità ma solamente otto mesi.