L’articolo 1, commi da 54 ad 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre
2014 disciplina il regime agevolato per gli autonomi consentendo di determinare
il reddito in modo forfettario e di tassarlo con un’imposta sostitutiva pari al
15%.
Il regime forfettario esclude dall’applicazione dell’IVA,
dell’IRAP, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dalle ritenute
fiscali e consente la determinazione agevolata dei contributi previdenziali.
L’agevolazione contributiva è fruibile dai soli imprenditori
individuali a seguito della presentazione di un’apposita domanda da presentare
entro il 28 febbraio di ogni anno e viene rinnovata automaticamente. La
scadenza del 28 febbraio non varia nemmeno nel caso in cui tale data cada di
sabato o in un giorno festivo.
L’accesso all’agevolazione contributiva è opzionale e si
concretizza nella determinazione dei contributi applicando al reddito
forfettario la contribuzione dovuta ai fini previdenziali ridotta del 35%. In
sostanza, per quanto concerne i contributi fissi per gli iscritti alla gestione
artigiani e commercianti, si passa dai circa 3800 euro annui a 2500 euro. L’opzione
di accesso a tale agevolazione è dovuta al fatto che la riduzione della
contribuzione porta con sé una riduzione dell’accredito dei contributi. I
contribuenti che aderiscono a tale agevolazione vedranno riconosciuti solamente
i contributi fissi agevolati ed i mesi saranno proporzionalmente ridotti, in
altre parole, non vedranno accreditata l’intera annualità ma solamente otto mesi.