• giovedì 11 febbraio 2021

NUOVE ALIQUOTE PER LA GESTIONE SEPARATA INPS E LA NUOVA ISCRO

In seguito alla pubblicazione della circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2021, sono state rese note le nuove aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata.

Per i collaboratori e le altre figure assimilate, l'aliquota contributiva è pari al 33% alla quale potrà essere aggiunta:

  • lo 0,50% per il finanziamento dell'onere derivante dalla maternità, dagli assegni per il nucleo familiare e dalla malattia;
  • lo 0,22% per il finanziamento del trattamento di quiescenza per invalidi da atti di terrorismo;
  • lo 0,51% per il finanziamento della ricerca.

Riguardo l'obbligo contributivo per i collaboratori e le figure assimilate, la ripartizione rimane per 1/3 a carico del collaboratore e per i restanti 2/3 a carico del committente. L'obbligo del versamento - da effettuarsi entro il 16 del mese successivo - viene confermato in capo al committente.

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE Aliquota
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatori per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatori per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Per i professionisti, viene introdotta una nuova aliquota pari allo 0,26% per l'anno 2021 e pari allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023. Il contributo è posto a carico dei lavoratori autonomi, che esercito per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre Gestioni di previdenza, né pensionati.

Il contributo è finalizzato a finanziare la nuova indennità straordinaria, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, di continuità reddituale ed operativa (cosiddetta "ISCRO").

Per poter richiedere tale indennità è necessario che i soggetti, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di partita Iva da almeno 4 anni, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e non siano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. I soggetti non devono altresì essere beneficiari del reddito di cittadinanza. Tali requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

Per poter richiedere l’indennità in questione, il soggetto titolare di partita Iva deve aver prodotto nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda e deve aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

Un altro requisito che deve essere rispettato è quello di essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

L’indennità straordinaria in esame viene erogata per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro mensili e superare il limite di 800 euro mensili. La stessa non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

Per poter ottenere l’indennità è necessario presentare domanda all’Inps in modalità telematica da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni del triennio e autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.

Qualora nel corso del triennio il soggetto richiedente dovesse cessare la partita iva si determina immediatamente la cessazione dell’indennità, con il recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività professionale.

L'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti è fissata al 25% alla quale, altre all'aliquota "ISCRO", si potrà aggiungere un'aliquota dello 0,72% per il finanziamento della tutela alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

L'onere contributivo è posto interamente a carico dei professionisti ed i versamenti devono essere eseguiti alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

PROFESSINISTI Aliquota
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,98%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Il massimale per l'anno 2021 viene fissato ad euro 103055,00 mentre il minimale viene fissato ad euro 15953,00 per un contributo minimo che varia da euro 3828,72 (con l'aliquota del 24%) ad euro 5460,71 (con l'aliquota più elevata del 34,23%).