• domenica 07 febbraio 2021

PRONTA LA PROCEDURA INTEGRAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE

Il 4 febbraio 2021 è stato pubblicato il provvedimento n. 34958 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo benché risulti dovuto. Tale provvedimento si è reso necessario per dare corpo alle disposizioni contenute del Decreto Ministeriale 4 dicembre 2020 che ha innovato la disciplina dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L'articolo 1 del Decreto Ministeriale 4 dicembre 2020 sancisce che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento è effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (31 maggio, 30 novembre e 28 febbraio) mentre il pagamento relativo al secondo trimestre solare è effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo (30 settembre).

Se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta nel primo trimestre è inferiore ad euro 250, il contribuente potrà optare per il pagamento entro il termine previsto per il secondo trimetre. Se l'ammontare dell'imposta di bollo considerando il primo ed il secondo trimestre è complessivamente inferiore ai 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro la scadenza prevista per il terzo trimestre.

Periodo Superiore a 250 euro Inferiore a 250 euro
I trimestre 31 maggio 2021 30 settembre 2021
II trimestre 30 settembre 2021 30 settembre 2021 (30 novembre se I e II trimestre sono inferiori a 250 euro)
III Trimestre 30 novembre 2021 30 novembre 2021
IV trimestre 28 febbraio 2022 28 febbraio 2022

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio), due distinti elenchi contenenti:

  • Le fatture elettroniche emesse ed inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo e che non potrà essere modificato ("Elenco A");
  • Le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2021, emesse ed inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo benché ne sorga l'obbligo ("Elenco B", non modificabile).

Per la formazione dell'Elenco B, l'Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture nelle quali non è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo all'interno dello specifico campo nel file XML per le quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • La sommatoria degli importi risulti superiore ad euro 77,47;
  • Sia stata indicata la natura delle operazioni come:
  • non soggette per carenza del requisito di territorialità;
  • altre operazioni non soggette;
  • non imponibili a seguito di lettera d'intento;
  • altre operazioni non imponibili;
  • esenti;
  • non sia stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento del tributo.

Le operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo non devono esserne assoggettate per via di specifiche disposizioni normative, devono riportare nel blocco "Altri Dati Gestionali" uno dei seguenti codici:

  • "NB1" per i documenti assicurativi in quanto assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;
  • "NB2" per i documenti emessi dai soggetti appartenenti al Terzo Settore;
  • "NB3" per i documenti emessi tra banca e correntista in quanto già assorbita nell'imposta di bollo sull'estratto conto.

Le modifiche all'Elenco B potranno essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per il secondo trimestre, il giorno ultimo è il 10 settembre. Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che non sia realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione "spuntando" gli estremi delle singole fatture.

Il provvedimento in esame dispone anche in merito di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta. In tali fattispecie, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà al contribuente al domicilio digitale registrato nell'elenco INIPEC una comunicazione elettronica contenente l'anomalia riscontrata. Il destinatario, anche tramite intermediario, può fornire chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.