Pubblicata la circolare n. 31 con i chiarimenti sulla proroga del secondo acconto Irpef: il termine slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024. Il rinvio riguarda autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170mila euro, con la possibilità di effettuare il versamento in 5 rate mensili di pari importo.
Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto Anticipi”), prevede
«Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e stabilisce che, per «il
solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel
periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di
acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio
dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere
dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
La disposizione in esame, in sostanza, introduce, per il solo periodo
d’imposta 2023, due rilevanti novità:
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo del differimento in esame.
Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via
generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori
autonomi.
Beneficia del differimento in commento anche l’imprenditore titolare
dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i
lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui
redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto,
infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle
imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
Tenuto conto del dato letterale della norma, devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura di cui trattasi i seguenti soggetti:
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria4, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).