Operatori e strutture sanitarie hanno tempo fino al 2 ottobre,
visto che la scadenza ordinaria del 30 settembre coincide con un sabato,
per trasmettere al Sistema tessera sanitaria, esclusivamente per via
telematica, registrandosi nell'ambiente dedicato nel sito del Mef sistemats1.sanita.finanze.it/portale,
i dati delle spese sanitarie sostenute dai loro pazienti o clienti nel
primo semestre 2023, così come risultano dai documenti fiscali
rilasciati. Saranno utilizzati dall’Agenzia delle entrate per
predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa ai
redditi 2023.
Sono chiamati all’adempimento le strutture sanitarie accreditate al
Servizio sanitario nazionale, le strutture appartenenti alla Sanità
militare, le farmacie e le parafarmacie, i medici chirurghi, gli
odontoiatri, i professionisti sanitari, come psicologi, veterinari o
infermieri, e gli iscritti ai nuovi albi previsti dal decreto
ministeriale del 13 marzo 2018, come i logopedisti e i tecnici sanitari
di laboratorio, e tanti altri. Negli anni, infatti, la platea dei
soggetti obbligati all’invio dei dati in questione al Sts è stato man
mano ampliato in modo da rendere sempre più completa la dichiarazione
precompilata a disposizione dei contribuenti.
Ultimi arrivati, con il decreto Mef del 22 maggio 2023, gli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito albo (vedi articolo “Spese sanitare in precompilata: ampliato il parterre dei mittenti”).
Il decreto Mef 27 dicembre 2022 ha ridisegnato il calendario per la trasmissione dei dati, fissando all’articolo 2 le seguenti scadenze:
- entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023
- entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Pertanto, dal prossimo anno entrerà a regime il calendario
ordinario che prevede la trasmissione dei dati entro la fine del mese
successivo alla data del documento fiscale.
Ricordiamo, infine, che il contribuente può opporsi all’utilizzo delle
spese sanitarie sostenute per l’elaborazione della dichiarazione
precompilata sia al momento dell'emissione del documento fiscale
comunicando il suo rifiuto (o, nel caso di scontrino parlante, non
comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria) sia
successivamente: in particolare, con riferimento ai dati aggregati
relativi ad una o più tipologie di spesa, inviando una comunicazione
all’Agenzia delle entrate dal 1° ottobre dell’anno di riferimento fino
al 31 gennaio dell’anno successivo (salvo proroghe) oppure al Sistema
tessera sanitaria dal 9 febbraio all’8 marzo in relazione ad ogni
singola voce di spesa.
La scelta, comunque, può non essere definitiva, la spesa può essere
infatti inserita nella fase di modifica o integrazione della
dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la
detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.