I consiglieri, in assenza di mandati specifici, rispondono in solido dei reati tributari commessi da altri componenti, per violazione dolosa dell’obbligo di controllare e vigilare sulla gestione della società.
In mancanza di delega, è legittimo il sequestro preventivo per il
singolo componente del Consiglio di amministrazione. In tal caso ogni
membro del Cda, infatti, se risulta violato l’obbligo di vigilare sulla
gestione della società, concorre nel delitto di altri per non aver
impedito la dichiarazione fraudolenta
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 35314 del 22 agosto
2023 con cui ha rigettato il ricorso di un indagato, in qualità di
componente del Cda di una società cooperativa.
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
Con ordinanza del 24 gennaio 2023, il Tribunale del riesame confermava
il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
disposto nei confronti di un indagato in qualità di componente del
Consiglio di amministrazione della società cooperativa integrata sociale
esercente l'attività di accoglienza di cittadini provenienti da Paesi
terzi richiedenti asilo e rifugiati politici per i reati previsti dagli
articoli 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000.
Con il ricorso in Cassazione il consigliere si doleva del fatto che il
Tribunale avesse sancito una responsabilità fondata unicamente sulla
posizione rivestita in seno alla società.
La Corte suprema ha rigettato il ricorso ricordando che i membri del
consiglio di amministrazione senza deleghe rispondono in solido del
reato tributario compiuto da altri componenti, ad esempio la
dichiarazione fraudolenta tramite fatture false, per l’omessa vigilanza
sulla gestione societaria: pesa la posizione di garanzia delineata
dall’articolo 2392 cc a carico degli amministratori delle società per
azioni.
Diventa, quindi, definitivo il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca disposto a carico del membro del Cda imputato per i reati di
cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 74/2000. Non giova alla
difesa contestare che il tribunale avrebbe attribuito al consigliere una
responsabilità “da posizione”, fondata sul solo ruolo
rivestito dall’inquisito in seno alla società nel periodo di
riferimento. Dirimente sul punto l’articolo 2392 cc: gli amministratori
rispondono in solido verso la Spa dei danni che derivano
dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a
meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o
delegate a uno o più di loro (cfr Cassazione n. 30689/2021).
Il principio è ribadito in modo specifico per il consiglio di
amministrazione dall’articolo 2381, secondo comma, del codice civile.
Bisogna, dunque, distinguere l’ipotesi in cui il Cda operi con o senza
deleghe.
Se a deliberare è il Cda in cui non risulta conferita alcuna delega, ma
il reato tributario risulta realizzato da singoli componenti, ne
risponde ciascuno degli amministratori se c’è la violazione dolosa
dell’obbligo di controllare la gestione della società. Si può tuttavia
essere esonerati grazie al meccanismo disciplinato dall’articolo 2392
cc, che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in
contrasto da parte del consigliere dissenziente oltre che immune da
colpa.
Nel caso specifico, l’assenza di deleghe consente di ritenere la
responsabilità solidale dei componenti. La dichiarazione fraudolenta,
poi, sussiste anche quando l’operazione c’è stata, ma per quantitativi
inferiori a quelli indicati in fattura e quando il documento attesta la
concessione di servizi che hanno prezzo maggiore di quelli forniti.
Ulteriori osservazioni.
Sul fronte della responsabilità di tutti gli amministratori che hanno
partecipato alla condotta illecita, i giudici di legittimità hanno
ricordato che tale responsabilità può gravare su più soggetti a norma
dell’articolo110 del codice penale, in quanto, nel caso di delitto
deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio
di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia
stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri
amministratori risponde a titolo di concorso per omessa impedimento
dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa della specifica
obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione
societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'articolo
2392 del codice civile (cfr Cassazione, pronunce n. 216/2023 e n.
30689/2021).
Responsabile anche l’amministratore di fatto per la cui individuazione è
necessario attingere ai criteri stabiliti dall’articolo 2639 cc: si
tratta della norma dettata per i reati in materia di società e consorzi
di cui al titolo nono del libro quinto del codice civile che, di fatto,
ha recepito gli approdi della giurisprudenza che l’hanno preceduta.
Amministratore di fatto è chi non risulta investito della carica formale
ma opera all’interno della società esercitando i poteri tipici inerenti
alla qualifica o alla funzione in modo continuativo e significativo. E
affinché sussistano i reati tributari risulta sufficiente che l’attività
sia svolta in modo non episodico o occasionale (cfr Cassazione n. 46234/2022, n. 22108/2015 e n. 18924/2017).