• giovedì 15 giugno 2023

Pagamenti tracciati: irrilevante il familiare che effettua il pagamento

Risposta 431/2020 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, in linea generale, la spesa è detraibile dal soggetto a cui è intestato il documento di spesa, con la necessità di assicurare la corrispondenza tra spesa detraibile per il contribuente e pagamento effettuato da un altro soggetto.

Con la richiesta oggetto dell'Interpello in questione, il titolare di una carta di credito attiva su un conto corrente cointestato con la moglie a firme disgiunte chiede di verificare se ha diritto alla detrazione fiscale nel caso in cui le spese detraibili relative al coniuge vengano pagate utilizzando la propria carta di credito.

La questione riguarda l'interpretazione delle nuove disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta solo se il pagamento avviene attraverso:

  • versamento bancario o postale,
  • altri sistemi di pagamento diversi dal denaro contante, previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

Inoltre, i provvedimenti n. 329652 e n. 329676 del 16 ottobre 2020 hanno chiarito che, a partire da quest'anno, i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nonché dei restanti oneri forniti al Fisco dal Sistema TS per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, saranno considerati solo quelli relativi ai pagamenti effettuati con i suddetti strumenti di pagamento tracciabili.

L’Agenzia ritiene che all’istante sia concesso utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge con obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione. Il fatto che un soggetto paghi o anticipi una spesa per conto altrui attiene ai rapporti interni fra le parti, per cui la detrazione spetta al contribuente a cui è intestata la fattura anche se a pagare materialmente è un familiare.

Quanto agli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente, le Entrate nella Rispo sta in esame chiariscono che il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile”:

  • mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA;
  • in mancanza, mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.


Sotto il profilo pratico la portata del chiarimento è dirompente, soprattutto per i pagamenti effettuati con strumenti diversi da quelli del circuito bancario per i quali, in precedenza, l’Agenzia aveva sempre richiesto soltanto la produzione dell’estratto conto. Oggi, invece, è sufficiente che chi emette la fattura, lo scontrino e la ricevuta integri il documento con la dicitura “pagamento avvenuto con mezzi tracciati” o con un’annotazione di contenuto analogo. L’annotazione dovrà però essere inserita direttamente dal soggetto che emette il documento mentre non sono ammesse aggiunte manuali del contribuente.

Le spese sanitarie rappresentano sicuramente la tipologia di onere che, nella pratica, genera i maggiori dubbi operativi circa lo strumento di pagamento da utilizzare. A tal fine si riportano di seguito le più diffuse spese sanitarie, specificando quando il pagamento può essere effettuato in contanti e quando, invece, la transazione deve essere regolata con strumenti tracciabili.


Spesa sanitaria Pagamento in Contanti
Certificazioni rese dal medico di medicina generale (es. certificazione di idoneità all’attività sportiva non agonistica, certificazione porto d’armi, certificato anamnestico patente, certificato d’invalidità) NO
Altre prestazioni specialistiche/professionali rese da medici (es. vaccinazione resa dal pediatra, cure dentistiche) NO
Prestazioni specialistiche ed esami diagnostici resi in strutture private accreditate al SSN (risonanza magnetica, ecografia, TAC, esami del sangue, esami delle urine, iodioterapia, cobaltoterapia, ecc.) SI
Ticket pagato per prestazioni rese nell’ambito del SSN SI
Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, biologi nutrizionisti, ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco e in generale dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001 (ad esempio fisioterapista, dietista, infermieri professionali, etc.) NO
Spese per l’acquisto in farmacia, parafarmacia o supermercato di medicinali da banco SI
Spese per l’acquisto in farmacia, parafarmacia o supermercato di medicinali omeopatici definiti in base al D.Lgs. n. 219/2006 come “quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri” (i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono
equiparati)
SI
Spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini speciali che rientrano nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti (es. alimenti per diabetici) NO
Spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici (es. occhiali, lenti a contatto e relativi liquidi per la manutenzione, stampelle, fasciature, apparecchi per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, siringhe, bende, cerotti, ecc.) SI
Spese per l’acquisto di dispositivi medico-diagnostici in vitro effettuati in farmacia (test di gravidanza, ovulazione, menopausa, etc.) SI


Altra questione concerne le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti. Infatti, le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie.

La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui. Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello REDDITI di quest’ultimo.
Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.

Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. 

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E del 7 luglio 2022 la documentazione da controllare e conservare per le spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico sono le seguenti:

1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o REDDITI:

  • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
  • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
  • Modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia,
  • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto:

  • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
  • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
  • Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione,
  • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.