La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione- quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
La Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.