L'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 428/2022 chiarisce definitivamente la natura fiscale del bollo addebitato al cliente nella fattura emessa in regime forfettario.
L'Agenzia delle Entrate, confutando l'interpretazione fornita dal contribuente, arriva alla conclusione che: “l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n.190 del 2014”.
Assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo.
Secondo l'Agenzia delle Entrate:
In definitiva, i 2 euro che il professionista in regime forfettario riaddebita al cliente, non sono anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente ex art. 15, ma hanno natura di “compenso o ricavo”, concorrono di conseguenza alla formazione del suo reddito e sono da considerare “spese imponibili”.
Su tale importo dovrà pertanto essere calcolato il 15% di imposta (o flat tax di recente definizione) sulla percentuale di imponibile che dipende dal coefficiente di redditività legato alla categoria ATECO di appartenenza del contribuente (ad esempio, per le attività professionali, il riaddebito del bollo inciderà per il 15% sul 78% di € 2,00.
Come conseguenza indiretta del parere fornito dall'Agenzia delle Entrate il bollo di 2 euro riaddebitato al cliente, avendo natura di compenso o ricavo, entra presumibilmente a far parte della base imponibile per il conteggio della rivalsa previdenziale.
Infatti, nell'ambito del regime forfettario, qualunque somma incassata dal cliente diversa dal compenso e dalle spese generali, può essere solamente:
oppure:
Quest'ultima questione è ancora controversa, ci si auspica che gli Enti competenti forniscano al più presto agli iscritti una direttiva esplicativa.