• giovedì 19 gennaio 2023

Regime Forfettario: il bollo addebitato al cliente fa parte del compenso

L'Agenzia delle Entrate nella  risposta n. 428/2022 chiarisce definitivamente la natura fiscale del bollo addebitato al cliente nella fattura emessa in regime forfettario.

L'Agenzia delle Entrate, confutando l'interpretazione fornita dal contribuente, arriva alla conclusione che: l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n.190 del 2014.

Assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo.

Secondo l'Agenzia delle Entrate:

  1. il comma 58 dell'art. 1 della L.190/2014 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l'IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; le fatture emesse non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta;
  2. quindi, le fatture sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia al momento della loro formazione;
  3. con riguardo all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo, l'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell'emittente la fattura e del committente; tuttavia, come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tale tipo di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione;
  4. se il prestatore d'opera, che è l'obbligato principale a corrispondere la predetta imposta di bollo, chiede al cliente il rimborso, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

In definitiva, i 2 euro che il professionista in regime forfettario riaddebita al cliente, non sono anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente ex art. 15, ma hanno natura di “compenso o ricavo”, concorrono di conseguenza alla formazione del suo reddito e sono da considerare “spese imponibili”.

Su tale importo dovrà pertanto essere calcolato il 15% di imposta (o flat tax di recente definizione) sulla percentuale di imponibile che dipende dal coefficiente di redditività legato alla categoria ATECO di appartenenza del contribuente (ad esempio, per le attività professionali, il riaddebito del bollo inciderà per il 15% sul 78% di € 2,00.

LA RIVALSA PREVIDENZIALE

Come conseguenza indiretta del parere fornito dall'Agenzia delle Entrate il bollo di 2 euro riaddebitato al cliente, avendo natura di compenso o ricavo, entra presumibilmente a far parte della base imponibile per il conteggio della rivalsa previdenziale.

Infatti, nell'ambito del regime forfettario, qualunque somma incassata dal cliente diversa dal compenso e dalle spese generali, può essere solamente:

  • un'anticipazione ex art. 15 versata in nome e per conto del cliente, come ad es. il contributo unificato nelle cause civili che non è imponibile ai fini del calcolo della rivalsa;

oppure:

  • una voce di ricavo imponibile, quindi soggetta a rivalsa previdenziale, come ad esempio le spese di trasferta.

Quest'ultima questione è ancora controversa, ci si auspica che gli Enti competenti forniscano al più presto agli iscritti una direttiva esplicativa.