Con la circolare numero 22 del 08 febbraio 2022,
l’INPS è intervenuto in merito alla contribuzione dovuta per i soggetti
iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali
variando le aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito,
nonché le modalità di calcolo e di versamento dei contributi.
I nuovi valori sono stati determinati sulla base
dell’aumento del +1,9% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, per le famiglie
di operai ed impiegati, verificatasi tra i periodi gennaio 2020 – dicembre 2020
ed il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021.
Conseguentemente, per l'anno 2022, il reddito
minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo
IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €
16.243,00 (in aumento rispetto allo scorso anno per il quale era fissato ad
euro 15.953).
Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla
totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il
predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al
limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il
corrente anno, all’importo di € 48.279,00. Per i redditi superiori a tale
soglia resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
L’articolo 1, comma 4, della citata legge n.
233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al
limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima
di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale
obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale
limite, per il 2022 pari a € 48.279,00, viene presa in considerazione, ai fini
del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo
pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2022, pertanto, il massimale di
reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00
(€ 48.279,00 più € 32.186,00).
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti
individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con
decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità
contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva
al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il
massimale annuo è pari, per il 2022, a € 105.014,00: tale massimale non è
frazionabile in ragione mensile.
Alla luce delle modifiche intervenute, il contributo calcolato su minimale di reddito per il 2022 risulta pari a:
Resta ferma la riduzione del 50% delle aliquote nel caso di
iscritti con più di 65 anni di età.