• mercoledì 09 febbraio 2022

NEL 2022 AUMENTA ANCHE LA CONTRIBUZIONE PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare numero 22 del 08 febbraio 2022, l’INPS è intervenuto in merito alla contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali variando le aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito, nonché le modalità di calcolo e di versamento dei contributi.

I nuovi valori sono stati determinati sulla base dell’aumento del +1,9% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi tra i periodi gennaio 2020 – dicembre 2020 ed il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021.

Conseguentemente, per l'anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00 (in aumento rispetto allo scorso anno per il quale era fissato ad euro 15.953).

Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00. Per i redditi superiori a tale soglia resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2022 pari a € 48.279,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2022, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 più € 32.186,00).

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, a € 105.014,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Alla luce delle modifiche intervenute, il contributo calcolato su minimale di reddito per il 2022 risulta pari a:

  • 3.905,76 euro annui per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni iscritti alla Gestione artigiani;
  • 3.710,84 euro annui per i coadiuvanti under-21 iscritti alla Gestione artigiani;
  • 3.983,73 euro per i titolari di qualunque età ed i coadiuvanti di età superiore.

Resta ferma la riduzione del 50% delle aliquote nel caso di iscritti con più di 65 anni di età.