Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico.
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere dai precedenti requisiti.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore calcolato ai sensi dell’ISEE minorenni e ai sensi dell’ISEE minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione mentre per i figli maggiorenni il riferimento sarà all’ISEE ordinario o all’ISEE ordinario corrente.
In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati ed occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata. Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:
La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea, debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.
Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.