La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.
In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008–come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021–si prevede che: “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.
L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, la disposizione interessai lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.–riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”– e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art.67, comma1 lett.l),del D.P.R.n.917/1986 ossia “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.
Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
Secondo la disposizione in
esame, l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale
del lavoro
competente per territorio e cioè in ragione del
luogo dove si svolge la prestazione, avviene
mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità
operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in
uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al
fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
La disposizione, analogamente
a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti,
prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo
si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in
relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o
ritardata la comunicazione”.
Le sanzioni potranno essere dunque più
di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più
lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si
protragga oltre il periodo inizialmente