• lunedì 03 gennaio 2022

ESCLUSIONE DALL’IRAP PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTI O PROFESSIONI

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha sancito l’esclusione dall’assoggettamento a IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti o professioni a decorrere dal 1 gennaio 2022. Per questi soggetti, l’assoggettamento a IRAP è da sempre stato un argomento controverso con diverse posizioni espresse negli ultimi anni sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della giurisprudenza dominante.

Le varie posizioni si sono fondate sulla sussistenza o meno della “autonoma organizzazione” in quanto il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e/o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

Nell’ambito della giurisprudenza di merito si è formato un orientamento minoritario secondo cui l’attività di lavoro autonomo non integra il presupposto dell’IRAP per carenza di autonoma organizzazione, atteso che la presenza del professionista è indispensabile ai fini dello svolgimento dell’attività e l’eventuale struttura organizzativa, più o meno complessa, non può operare autonomamente.

Seguendo un diverso orientamento, anch’esso minoritario, le commissioni tributarie hanno affermato, in conformità con la posizione dell’Amministrazione finanziaria, che un’attività di lavoro autonomo è sempre autonomamente organizzata, se è svolta abitualmente e senza il coordinamento ed il controllo da parte di altri soggetti.

In base all’indirizzo giurisprudenziale più diffuso, invece, l’autonoma organizzazione di un’attività di lavoro autonomo deve essere valutata caso per caso, attraverso l’esame dei fattori produttivi ed organizzativi utilizzati nell’esercizio dell’attività stessa.

La Corte di cassazione ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione è imprescindibile perché un’attività sia soggetta ad IRAP. Ha  infatti precisato che detto requisito non può essere inteso in senso meramente soggettivo, ma deve essere inteso “necessariamente in senso oggettivo, non solo perché l’elemento dell’autonomia, se recepito in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perché è un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione; ma soprattutto perché è l’unica interpretazione ‘costituzionalmente orientata’, quindi obbligatoria”. Peraltro, “se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile
l’imposta anche nel caso d’inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, garantiti appunto dall’equiparazione dell’attività di carattere professionale a quella imprenditoriale sul filo dell’autonoma organizzazione, connaturata a quest’ultima e soggetta ad accertamento nella prima”
.

Con la sentenza n. 3678 del 16 febbraio 2007, che si può ritenere riassuntiva dei concetti espressi nelle altre pronunce e che risulta particolarmente interessante perché fissa parametri di carattere generale per individuare l’autonoma organizzazione, la Corte di cassazione osserva che il “tributo colpisce una capacità produttiva ‘impersonale ed aggiuntiva’ rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l’esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaborator i e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto, eccetera”.

In conclusione, il tema dell’assoggettamento o meno dell’IRAP per queste categorie di contribuenti è finalmente superato escludendoli anche in presenza di un’autonoma organizzazione. Questi soggetti, tuttavia, saranno ancora chiamati a presentare la dichiarazione IRAP 2022 relativa all’anno d’imposta 2021 ed a versare il saldo IRAP senza versare gli eventuali acconti.

La norma in esame non ha una valenza interpretativa e non andrà a determinare l’estinzione dei contenziosi in corso a favore del contribuente.