• giovedì 30 dicembre 2021

FATTURE DI FINE ANNO: LA DATA DI INVIO DENTERMINA LA DETRAIBILITA’ DELL’IMPOSTA

Dall’introduzione della fatturazione elettronica e con l’avvicinarsi del nuovo anno occorre prestare particolare attenzione alla gestione della fatturazione attiva e passiva soprattutto per quanto concerne la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto riguardante le fatture a “cavallo dell’anno”.

Il novellato articolo 1 comma 1 del DpR 100/1998 secondo cui “Entro il giorno 16 di ciascun mese […] può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente” pone come condizione per la detraibilità dell’imposta proprio la ricezione del documento.

Con la fatturazione elettronica, il legislatore ha previsto che, fermo restando il momento di effettuazione dell’operazione, la documentazione della stessa non deve più essere necessariamente contestuale (entro le 24 ore del medesimo giorno) ma possa avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Si possono, dunque, avere due date per lo stesso documento: la data della fattura che rappresenta una delle informazioni obbligatorie del documento e va determinare il momento dell’effettuazione dell’operazione; la data di emissione del documento che non necessariamente coincide con la precedente e sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il SdI.

È la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 14 del 2019, a sottolineare come sia il Sistema di Interscambio ad attestare inequivocabilmente e trasversalmente la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica.

In concreto, una fattura riferita ad un’operazione data 30 dicembre 2021, mentre il fornitore è tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo del 2021 indipendentemente dalla data di emissione, per il cessionario o committente, invece, se la fattura viene ricevuta entro il 31 dicembre 2021 l’imposta sarà detraibile nell’ultimo periodo del 2021; se ricevuta nei primi giorni del 2022, l’imposta sarà detraibile nel primo periodo del 2022 essendo esplicitamente esclusa la possibilità di retro-imputare l'imposta.