• marted 28 dicembre 2021

NUOVO LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE DAL 1° GENNAIO 2022

Dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il nuovo limite riguardante l’utilizzo del contante fissato in euro 999,99.  Si tratta dell’ultima tappa prevista dall’articolo 49 del D.Lgs  231/2007  che aveva già fissato alla cifra di 2.000 euro il divieto di utilizzo del contante per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il limite di 999,99 euro riguarda i trasferimenti a qualsiasi titolo ed opera anche quando il trasferimento venga effettuato con più pagamenti inferiori a tale soglia che appaiono artificiosamente frazionati intendo con tale termine “un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico […] posta in essere in più operazioni […] effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale” (art. 1, comma 2, lettera v) D.Lgs. 231/2007).

L’abbassamento del limite all’utilizzo del contante riallinea la disciplina già prevista per gli assegni bancari, postali e circolari che devono già essere emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Dal punto di vista sanzionatorio, per le violazioni commesse e contestate a decorre dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale (ossia il pagamento della sanzione in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione da applicare il concreto) passa da 2.000 euro a 1.000 euro con una sanzione amministrativa pecuniaria che va, dunque, da 3.000 a 50.000 euro.

Per gli importi fino a 250.000 euro è possibile avvalersi del pagamento della sanzione in misura ridotta (cosiddetta oblazione amministrativa) purché l’interessato non se ne sia già avvalso per un’analoga violazione il cui atto di violazione sia stato ricevuto nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione per cui si procede.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro la sanzione viene quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Non cambiano, invece, le sanzioni previste per i professionisti che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni e che non ne diano comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato entro 30 giorni che resta fissata dai 3.000 euro ai 15.000 euro.