• marted 16 novembre 2021

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START– UP: ISTANZE FINO AL 9 DICEMBRE 2021

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per ottenere il contributo a fondo perduto per le start up (previsto dal decreto Sostegni, come modificato in sede di conversione in legge art. 1-ter, D.L. n. 41/2021) ossia per i contribuenti, colpiti dall’emergenza Covid-19, che hanno attivato la partita IVA nel 2018 ma hanno avviato l’attività nel 2019. Il contributo può essere riconosciuto ai soggetti ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 dello stesso decreto (contributo Sostegni) in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.

Si tratta di un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1000 euro riconosciuto ai soggetti titolari di redditi d’impresa. Successivamente al termine di presentazione delle istanze, fissato al 9 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti rapportando le istanze che hanno superato i controlli con il limite di spesa previsto dalla norma, definendone la percentuale di riparto.

Nell’istanza vanno indicati i consueti dati tra cui il codice fiscale, il settore di attività, la dichiarazione di non rientrate tra i soggetti esclusi (enti pubblici, intermediari finanziari o società di partecipazione), la scelta - irrevocabile - se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma, l’IBAN per l’eventuale accredito.

L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, dagli altri soggetti facenti parte di tale impresa, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro  temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Il contributo spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto in oggetto in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a seguito dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei
corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA e redditi. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le relative sanzioni e gli interessi. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.