Il decreto fiscale approvato il 15 ottobre 2021dal Consiglio dei Ministri ha prorogato al 30 novembre 2021 il versamento delle rate da rottamazione dei ruoli e dal cosiddetto saldo e stralcio degli omessi versamenti.
Tale differimento è stato dettato dall’intreccio che si è verificato tra le due procedure e l’annullamento automatico dei ruoli di importo inferiore a 5.000 euro. I contribuenti che intendessero rideterminare l’importo delle rate sono stati esposti al rischio di determinare un importo inferiore a quanto dovuto per la rottamazione con la conseguenza del suo mancato perfezionamento ed il riemergere del debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora anche se avessero utilizzato il programma messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione dato che quest’ultimo non tiene in considerazione il requisito reddituale necessario per accedere all’annullamento automatico. I contribuenti che, al contrario, hanno deciso di continuare a pagare le rate includendo anche gli importi rientranti nell’annullamento automatico, non hanno diritto alla restituzione degli importi versati in misura eccedente rispetto a quanto dovuto poiché l’art. 4 comma 5 del DL 41/2021 dispone che “Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento”.
Le rate che potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 sono quelle in scadenza nel 2020 e dal 28 febbraio al 31 luglio 2021 ossia le rate che dovevano essere pagate:
Tutte queste rate dovranno essere versate, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021.
Accanto alla proroga dei versamenti, viene prolungato a 150 giorni dalla data della notifica (in luogo dei consueti 60 giorni) il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificata dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine di 150 giorni non sono dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
Viene, altresì, esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione concessa. Tale estensione riguarda i piani già in essere prima dell’inizio della sospensione.