• sabato 07 agosto 2021

ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

L’INPS, con la circolare numero 124 del 6 agosto 2021, ha fornito le indicazioni in relazione all’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, in applicazione della legge 30 dicembre 2020, numero 178, nel limite massimo individuale di 3.000 euro annui.

L’articolo 1 della legge appena richiamata ha istituto un Fondo stanziando 2.500 miliardi di euro destinato a finanziare l’esonero parziale dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza che abbiano percepito, nel corso del 2019, un reddito non superiore a 50.000 euro nonché abbiano registrato un calo del fatturato e/o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferire al 33% rispetto a quelli del 2019. Tali requisiti non sono richiesti se l’attività è stata avviata nel corso del 2020. Sono di conseguenza esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso.

In base a quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 1 della legge n. 178, sono beneficiari dell’esonero contributivo in questione i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti:

  • alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996;
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;
  • alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione.

Per poter accedere al  beneficio è necessario che i contribuenti presentino apposita domanda di esonero – diversa a seconda della gestione di appartenenza – ed avranno due opportunità: omettere il versamento della contribuzione alle scadenza successive al 6 agosto 2021 ma, in caso di esito negativo dell’istanza saranno chiamati a versare le somme dovute anche con l’applicazione delle sanzioni civili; oppure, procedere al versamento della contribuzione oggetto di esonero e, in seguito all’accoglimento della domanda, fare istanza di rimborso o di utilizzo in compensazione degli importi versati entro il 31 dicembre 2021.

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale. I beneficiari potranno verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale, alla sezione relativa all’esonero in oggetto. Si precisa che, nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti a coprire la totalità delle richieste avanzate, l’Istituto autorizza l’esonero riducendo in modo proporzionale l’importo esonerabile a tutta la platea dei beneficiari.

Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. In tal caso, non saranno dovuti sanzioni civili e interessi.

Nel caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del 30 settembre 2021 o comunicate successivamente a tale data, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero e il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza sanzioni civili e interessi.

Inoltre, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato o di status di pensionato non coincidenti con tutto il periodo dell’esonero. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dell’esonero rideterminato, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.

Le modalità dei controlli aventi ad oggetto il limite reddituale e il calo di fatturato o dei corrispettivi saranno definite tra l’Istituto e l’Agenzia delle Entrate. I controlli verranno effettuati nel rispetto dei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente. I beneficiari dell’esonero, liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS e gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO degli artigiani ed esercenti attività commerciali dichiareranno nel quadro RR, sezioni I e II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche i contributi oggetto di esonero.

L’Istituto trasmette agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza l’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di esonero per ricevere le informazioni necessarie a effettuare i controlli. Qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al beneficiario, l’Istituto procederà al recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti, con aggravio delle sanzioni civili calcolate a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti, nonché al recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione o di altra prestazione previdenziale.