• giovedì 17 giugno 2021

ASSEGNO UNICO E ANF: PERIODO TRANSITORIO FINO AL 31 DICEMBRE 2021

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Dal 1° luglio 2021 sarà operativo l’assegno ponte volto ad anticipare la riforma definita con la legge delega n. 46/2021 che diverrà operativa a partire dal 2022 che sancirà l’ingresso dell’assegno unico ed universale. L’assegno ponte è, dunque, un’anticipazione di quest’ultimo ed andrà gradualmente a sostituire le misure indicate nell’articolo 3 della legge n. 46/2021 quali: l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori; l’assegno di natalità; il premio alla nascita e gli assegni per il nucleo familiare.

L’assegno ponte sarà operativo per un periodo limitato ovvero dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e coesisterà con le misure attualmente in vigore. È destinato ai disoccupati ed ai lavoratori titolari di partita IVA ovvero a coloro che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

L’assegno in questione sarà erogato dall’INPS e verrà accreditato direttamente sull’IBAN del richiedente o mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei figli minori, l’assegno può anche essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore. Le domande dovranno essere inviate entro il 30 giugno anche se, ad oggi, non è stata ancora pubblicata la circolare INPS con le istruzioni operative. Il sussidio spetta a partire dal mese in cui viene presentata la domanda ma in fase di avvio, presentando la domanda entro il 30 settembre 2021, verranno riconosciute ed erogate anche le mensilità arretrate per i mesi di luglio ed agosto. Dal 30 settembre in poi verranno riconosciuti solamente gli importi successivi.

Per accedere all’assegno, il nucleo familiare del richiedente deve avere un ISEE non superiore a 50.000 euro annui ed il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • Essere un cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • Essere un cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere domiciliato o residente in Italia ed avere figli a carico fino al diciottesimo anno di età;
  • Essere residente in Italia da almeno due anni (anche non continuativi) oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

Gli importi mensilmente riconosciuti variano sulla base dell’ISEE e del numero dei figli con una maggiorazione del 30% per i nuclei familiari con più di due figli ed un'ulteriore maggiorazione di 50 euro mensili in caso di figli disabili.

Per coloro che già percepiscono l’assegno per il nucleo familiare, fino al 31 dicembre 2021 gli importi saranno maggiorati fino a 37,5 per ciascun figlio nei nuclei familiari fino a due figli e fino a 55 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli.